GLI INCOTERMS®: UN CONDENSATO DELLE DIECI REGOLE!
La trattazione degli Incoterms® 2010 non è cosa facile, ci riprometteremo di tornare, nella sezione Pillole dei trasporti e spedizioni di tornare, in maniera più approfondita, su questo tema vasto ed importante per le strategie di internazionalizzazione.
Ecco allora, in rapida sintesi, una panoramica dei dieci tredici termini Incoterms® 2010
TERMINI DA UTILIZZARSI PER QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO
1) EX-Works
È sicuramente uno dei più semplici e più usati termini e prevede, come giù detto, la responsabilità minima per il venditore. In una transazione con regola EX-Works la merce è praticamente messa a disposizione (si faccia attenzione, non caricata sul mezzo di trasporto), dal venditore al compratore nella fabbrica, magazzino, o altro punto convenuto ed è disponibile per l’attività di pick-up da parte dello spedizioniere incaricato dal compratore. Il venditore è responsabile per gli accordi con questo spedizioniere, per le istruzioni di assicurazione, le operazioni doganali di export, laddove previste dalle obbligazioni doganali e per i necessari documenti commerciali e di istruzioni per l’ottenimento dei documenti di spedizione.
FCA - Free Carrier
In questo tipo di transazione, il venditore è responsabile per l’organizzazione del trasporto sino alla sede dello spedizioniere prescelto dal compratore, mentre nel FOB (che vedremo dopo) lo spedizioniere è scelto dal venditore. Deve provvedere allo slogamento della merce, dove previsto dalle obbligazioni doganali. Il compratore deve sopportare tutti i rischi dalla data convenuta per la consegna.
CPT Carriage paid to – Trasporto pagato fino a
Il venditore dovrà trattare con il vettore di sua scelta (o il primo vettore in caso di trasporto multimodale) le condizioni di trasporto sino al luogo di destinazione convenuto e sostenere i relativi oneri, in modo da consegnare la merce sdoganata all’esportazione al vettore (o al primo vettore in caso di trasporto multimodale) e sopportare i rischi sino a che la merce non sia stata consegnata al vettore.
Il compratore dovrà ricevere la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto dopo aver ritirato i documenti commerciali e di trasporto presentati dal venditore.
Il compratore dovrà anche sostenere i rischi e le spese a carico della merce (escluso il trasporto) dal momento di consegna della stessa al vettore (spese di deposito, stazionamento, ecc.); sostenere inoltre i costi di scarico, indipendentemente dal modo di trasporto, se non sono compresi nel nolo.
CIP - Carriage and insurance paid to – Trasporto e assicurazione pagati fino a
Questo termine ha le stesse caratteristiche del termine precedente (CPT). La differenza e la caratteristica principale consiste nell’assicurazione della merce.
Infatti il venditore dovrà assicurare la merce contro i rischi d’uso sino al luogo di destino convenuto. Poniamo l’attenzione sul fatto che gli Incoterms stabiliscono condizioni di assicurazioni minime. Pertanto una volta elaborati i concetti di rischi, dovranno essere previste con polizze ad hoc.
Esempio se si volesse estendere una copertura assicurativa “warehouse – warehouse” questa copertura dovrà essere fatta a parte ed integrata nel termine Incoterms.
A questo proposito il compratore dovrò fornire i dati e le informazioni per la copertura assicurativa su richiesta del venditore.
DAT Delivered at Terminal– Reso Terminal di arrivo
Prima regola del gruppo D, è uno dei due nuovi termini della release 2010 degli Incoterms®. Nello scegliere questa regole, il venditore dovrà prima di tutto indicare il terminal logistico convenuto nel luogo o porto di destinazione e, successivamente, effettuare la consegna della merce mettendo la spedizione a disposizione del compratore al terminal logistico nel luogo o porto di destinazione convenuto con il compratore. Da mettere in evidenza il fatto che il venditore ha l’obbligo di assumersi i rischi e i costi della scaricazione nel luogo finale di scarico.
Una dovuta precisazione: gli Incoterms® 2010 per “Terminal” intendono qualsiasi luogo scoperto o coperto (esempio: un magazzino, un banchina portuale, un terminal container, un piazzale per container, un terminal ferroviario, stradale o aereoportuale.
DAP Delivered at Place – Reso al luogo di destinazione
Anche questo termine è stato inserito nel 2010. È un termine che si adatta molto alle cessioni ed acquisti intracomunitari, infatti, il venditore ha l’obbligazione di effettuare la consegna mettendo la spedizione a disposizione del compratore nel luogo di destino convenuto, predisponendo la merce sul mezzo di consegna pronta per essere scaricata, ma non assumendosi i rischi ed i costi dello scaricazione della merce. Da valutare la responsabilità vettoriale, l’assicurazione merce e valutare costi e rischi sino al luogo finale di consegna.
DDP - Delivered duty paid – Reso sdoganato
Ultimo termine degli Incoterms® 2010 prevede la massima obbligazione per il venditore, in quanto, scegliendo il termine DDP, sarà coinvolto nelle operazioni doganali prima di effettuare la consegna della merce.
Infatti dovrà consegnare la merce sul mezzo di trasporto (e quindi non scaricata a terra) ovvero metterla a disposizione del compratore sdoganata sia all’esportazione che all’importazione, nel luogo convenuto nel Paese di destinazione, alla data o entro il periodo concordato e quindi sostenere rischi e oneri sino a quel momento.
Particolare attenzione, quindi, va fatta alle Imposte e diritti doganali.
Il venditore dovrà necessariamente mettere per iscritto, e quindi essere estremamente chiaro con il compratore se intende pagare imposte, oneri e diritti per il fatto dell’importazione, oppure, in alternativa ottenere a sue spese e rischi eventuali solo le licenze o autorizzazioni di importazione.
In virtù di questa specifica, si dovrà fare chiarezza anche sulla documentazione da produrre, in quanto il fornitore e/o il compratore dovranno procure tutta la documentazione necessaria per mettere il venditore e/o il compratore di sdoganare la merce quando quest’ultima entra nello spazio doganale della nazione dove la merce dovrà essere messa in consumo.
Il venditore, una volta effettuate le operazioni doganali di importazioni dovrà mettere in grado il compratore di ritirare la merce entro i termini di tempo concordati.
E quindi dovrà ritirare la merce immediatamente non appena messa a sua disposizione dal posto di destinazione convenuto, diversamente sarà chiamato a rispondere di costi e rischi addizionali a carico della merce, scaricandola a suo onere e rischio dal mezzo in arrivo.
TERMINI DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE PER I TRASPORTI VIA MARE
FAS - Free Alongside Ship
Il compratore deve scegliere il vettore e/o lo spedizioniere comunicando il nome anticipatamente al venditore, in questo modo quest’ultimo può consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, sottobordo della nave nel porto di partenza e fornire al compratore un documento che attesti la consegna sottobordo. Pertanto spetta al compratore stipulare il contratto di trasporto marittimo e pagare il relativo nolo. Da notare che al buyer spetta l’onere di assistere il compratore nell’ottenere i documenti, compreso quello di trasporto, emessi nel Paese di origine e che sono necessari sia per l’esportazione dal Paese di origine che per l’importazione nel Paese di destinazione, oltre che eventuali licenze, autorizzazioni, certificati di circolazione, transito, ecc.
FOB - Free On Board
È senza dubbio uno dei più comuni, quindi più usati termini ma anche quello più erroneamente utilizzato. Il termine FOB significa che il venditore utilizza questo termine per trasportare la merce al porto designato come punto di origine del traporto nei confronti del compratore.
Normalmente descrive le spese e le istruzioni sulla movimentazione della merce per il tratto terrestre, cioè fino al porto d’imbarco, le cosiddette “inland charges”. La consegna, il “delivery” è conclusa quando il venditore affida la merce allo spedizioniere/compagnia di navigazione del compratore. La responsabilità del venditore si limita alla assicurazione ed al trasporto luogo di produzione/magazzino in partenza sino al porto convenuto.
CFR - Cost and freight – Costo e nolo
In questo termine il principali obbligo del venditore consiste nel trattare con la compagnia di navigazione marittima di sua scelta, secondo itinerari e condizioni usuali i termini del contratto di trasporto sino al porto di destinazione e pagare il relativo nolo.
Di conseguenza il buyer dovrà consegnare a sue spese la merce a bordo sdoganata all’esportazione e sopportare i rischi sino a che la merce abbia attraversato la murata della nave al porto di partenza.
Da quanto detto di deduce che il venditore dovrà sopportare tutti rischi e oneri per il rilascio di eventuali licenze e autorizzazioni di esportazione e fornire al compratore la documentazione commerciale in uso e fornire tutte le istruzioni per l’ottenimento dei documenti di (polizza di carico, lettera di vettura marittima, ecc.).
Da notare che il venditore dovrà anche pagare le spese di sbarco qualora fossero a suo carico secondo il contratto di trasporto. In questo caso è bene informarsi sulle condizioni di nolo che le compagnie applicano per quel tragitto in modo da non replicare spese sia per il venditore sia per il compratore.
Di riflesso al quanto detto il compratore vedi i suoi principali obblighi nel ricevere la merce dal vettore al porto di destinazione convenuto dopo aver ritirato i documenti commerciali e di trasporto presentati dal venditore e sostenere le spese di de-stivaggio e di scaricamento a terra, se non sono comprese nel costo del trasporto.
Nota importante merita l’assicurazione merce in quanto il compratore dovrà sopportare tutti i rischi e le spese a carico della merce durante il trasporto (escluso il nolo marittimo) sino al porto di destinazione.
CIF - Cost, insurance and freight – Costo, assicurazione e nolo
Questo termine ha le stesse caratteristiche del termine precedente (CFR). La differenza e la caratteristica principale consiste nell’assicurazione della merce.
Infatti il venditore dovrà assicurare la merce contro i rischi d’uso sino al porto di destinazione convenuto. Poniamo l’attenzione sul fatto che gli Incoterms stabiliscono condizioni di assicurazioni minime. Pertanto una volta elaborati i concetti di rischi, dovranno essere previste con polizze ad hoc.
Esempio se si volesse estendere una copertura assicurativa “warehouse – warehouse” questa copertura dovrà essere fatta a parte ed integrata nel termine Incoterms.
A questo proposito il compratore dovrò fornire i dati e le informazioni per la copertura assicurativa su richiesta del venditore.