Pillola 108 - INCOTERMS® 2010 E DINTORNI - CPT (3)

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Anche per la regola CPT abbiamo definito, in modo generale, il concetto di costo del trasporto legato alla definizione di “destinazione finale”.

Dobbiamo quindi affrontare il rovescio della medaglia, parlare cioè dei rischi che il venditore o il compratore devono conoscere per proteggersi. È questo il secondo punto critico di cui abbiamo parlato nella puntata precedente.

I rischi, in questa regola, passano dal venditore al compratore quando la merce è consegnata oppure ritirata dal vettore e/o spedizioniere, scelto dal venditore, con cui quest’ultimo stipula un contratto di trasporto oppure sigla un mandato di spedizione.

Vogliamo soffermarci su questa regola perché la sua poca diffusione tra gli operatori e la convinzione che, pagando il trasporto, si debbano sopportare “automaticamente” tutti i rischi, rende necessario fare un po’ di chiarezza.

Il set di regole dell’Incoterms® 2010 è chiaro e definisce la suddivisione dei rischi e dei costi tra venditore e compratore.

Pertanto non ci sono dubbi in merito ai rischi: sono a totale carico del compratore dai punti sopra descritti. Bisogna dunque elencare, analizzare i vari rischi connessi alla modalità di spedizione, luogo di destinazione finale e problematiche legate alla merce.

Oltre a tutto questo, è necessario pensare cosa copre la responsabilità del vettore e dello spedizioniere, e quindi discutere le precauzioni che il compratore deve adottare sia nella copertura finanziaria sia dal punto di vista operativo.

Abbiamo visto, in sintesi, che nella regola CPT, il trasporto principale è a carico del venditore che stipula e paga il contratto di trasporto; il rischio passa dal venditore al compratore alla partenza, al momento della consegna della merce allo spedizioniere.

Abbiamo avuto modo di suggerire che il termine carriage sta a significare trasporto quando andiamo a discutere delle modalità di spedizione a mezzo strada, ferrovia, aereo e per ultimo nel trasporto intermodale.

La regola CPT “Carriage paid to… place of destination" e quindi"Trasporto pagato fino a… luogo di destinazione" quando è utilizzata per le modalità di trasporto che non prevedono spedizioni via mare, può essere affiancata al termine il FCA.

Il corrispettivo della regola CPT, ovverosia CFR e CIF, si utilizzano, come ben noto, solo ed esclusivamente per il trasporto marittimo.

Prendiamo spunto da questo memorandum. Dalla prossima pillola iniziamo ad abbinare questa regola al trasporto via strada.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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