Pillola 107 - INCOTERMS® 2010 E DINTORNI - CPT (2)

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (quarantacinquesima parte)

 

Prima di ragionare in modo specifico sulla regola CPT è bene fare una veloce analisi del gruppo C.

Ci siamo catapultati dal gruppo F al gruppo G in modo quasi “indolore” in quanto il trasporto principale è a carico del venditore, che stipula e paga il contratto di trasporto; qui il rischio passa dal venditore al compratore alla partenza, al momento della consegna della merce allo spedizioniere.

La lettera C (carriage) di questa regola, può assumere due diversi significatia seconda delle modalità di trasporto utilizzate:

1)        Nel trasporto stradale, ferroviario, aereo e nel trasporto intermodale significa carriage (CPT, CIP)

2)        Nel trasporto marittimo assume, invece, il significato di cost che fa riferimento alla quotazione comprensiva del costo della merce più il freight, ovvero il nolo marittimo (CFR) ed eventualmente l’insurance,ovvero l’assicurazione (CIF).

Nella regola CPT il costo del trasporto principale è a preciso onere del venditore, che quindi ha l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto e pagare i relativi costi, mentre i rischi derivanti dalla movimentazione sono invece a totale carico del venditore.

Da sottolineare che i rischi sono di pertinenza del compratore alla partenza, al momento della consegna della merce allo spedizioniere.

Abbiamo ribadito questo concetto perché il gruppo “C” include almeno un paio di principi problematici che è necessario focalizzare, tenere a mente ea applicare qualora si adottasse questa regola.

Il primo punto riguarda il costo, mentre il secondo i rischi.

Sulla prima questione, relativa al costo e alle spese derivanti dal trasporto (punto che interessa il venditore) il momento di una certa criticità è la definizione della tariffa.

Il venditore, sostenendo i costi del trasporto principale, deve definire con il compratore il luogo finale, inteso come località certa di destino.

Facciamo un esempio: immaginiamo che un’azienda, con sede nel comune di Fiumicino (Roma) compri dei prodotti da un fornitore spagnolo il quale, in buona fede, propone una vendita “con resa CPT Roma”, che viene poi accettata.

La convinzione che Roma e Fiumicino siano “la stessa destinazione”, oppure “destinazioni vicine” porterebbe a un'errata interpretazione del luogo di destino da parte di entrambi gli attori della compravendita.

Lo spedizioniere incaricato del trasporto e/o della distribuzione, nel completare il trasporto nella tratta Roma - Fiumicino, addebiterà il trasporto “nazionale” al compratore. Quest’ultimo, potrebbe ricevere uno spiacevole e inaspettato aggravio di costo, che difficilmente verrà rimborsato del fornitore.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

 

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