TRASPORTI IN PILLOLE - SESSANTASEIESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (sesta parte)

Parliamo ancora di Convenzione di Vienna, così importante per le relazioni commerciali.

Nell’ordinamento statunitense, la Convenzione di Vienna, a seguito dell’adesione degli USA, è parte integrante della normativa federale americana, e le sue disposizioni prevalgono su quelle dell’Uniform Commercial Code, legge federale, limitatamente agli Stati che la hanno recepita.

Comunque in tali Stati l’Uniform Commercial Code continua ad operare per gli aspetti specifici non regolamentati dalla convenzione. Questo vale in particolare per l’articolo 2, relativo al passaggio di proprietà, buona fede dell’acquirente e azioni esecutive sui beni compravenduti a titolo di garanzia del credito del venditore.

Invece negli Stati che, come la Louisiana, non hanno recepito l’Uniform Commercial Code, si applicheranno solo le disposizioni della Convenzione di Vienna.

Occorrerà, quando si individua la legge regolatrice, seguire con attenzione la scelta operata e la sua formulazione.

Se un’impresa italiana e una statunitense scelgono di adottare come legge regolatrice The law of New York, la Convenzione di Vienna sarà applicabile, trattandosi di legge di uno Stato aderente.

Se invece parleremo di Domestic law of New York, le parti hanno, implicitamente, inteso derogare alle previsioni della convenzione stessa.

Le parti di un contratto internazionale desiderano innanzitutto che i loro affari si concludano con successo; il venditore e il compratore, facendo specifico riferimento nel loro contratto ad uno degli Incoterms® 2010 della CCI, definiscono le rispettive responsabilità in modo semplice e sicuro, ed eliminano possibili malintesi e successive controversie.

 

Inoltre, per facilitare la definizione di questi contratti, in presenza di legislazioni nazionali e usi commerciali diversi nei vari paesi, nonché di difformità nella loro interpretazione, si è consolidato nella pratica l’uso di termini commerciali internazionali specifici, gli Incoterms® 2010 per l’appunto, che sotto forma di sigle telegrafiche e regole uniformi sono stati raccolti ad iniziare dal 1936 dalla Camera di Commercio Internazionale, al fine di disciplinare e definire nel modo più preciso possibile gli obblighi spettanti al venditore ed all’acquirente, distribuendone i rispettivi rischi e spese.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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