TRASPORTI IN PILLOLE - SESSANTACINQUESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (quinta parte)

La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni di consumo dell’11 aprile 1980 entrò in vigore il 1 gennaio 1988, al raggiungimento del livello minimo di adesioni (20) richiesto dalle nazioni aderenti all’ONU.

Questo traguardo, non ottenuto in passato dalla convenzione dell’Aia del 1964, è particolarmente significativo per molte ragioni:

1.        Rilevanza commerciale dei paesi aderenti (USA, Cina, Francia, Italia, Australia, paesi EFTA);

2.        Applicazione in modo “automatico” (salva espressa deroga alle parti) a tutti i contratti di vendita di beni di “consumo”;

3.        Stipulati tra parti aventi entrambi la propria attività commerciale in uno Stato aderente;

4.        Assoggettati alla legge di uno Stato aderente.

Abbiamo accennato quindi alla Convenzione di Vienna che in qualche modo regola la vendita internazionale.

La stessa convenzione rinvia poi ai singoli sistemi nazionali di diritto internazionale privato per quanto attiene ad aspetti da essa non specificatamente regolamentati.

Tra questi aspetti troviamo il passaggio della proprietà delle merci compravendute, le modalità di determinazione del prezzo e di consegna delle merci, gli aspetti relativi alla responsabilità da prodotto.

Quindi possiamo subito affermare che gli incoterms® 2010 non sono regole e/o usi che in qualche modo disciplinano il passaggio di proprietà, ma hanno il compito di regolare il passaggio dei rischi e dei costi tra venditore e compratore.

Continueremo a parlare della Convenzione di Vienna nelle prossime pillole.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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