TRASPORTI IN PILLOLE - SESSANTAQUATTRESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (quarta parte)

 

In una trattazione sugli Incoterms® 2010, va senza dubbio chiarito un equivoco relativo alla sfera d’azione di questi termini, cui non vanno attribuite funzioni e poteri che non hanno.

Non andranno, infatti, ricercate al loro interno soluzioni ai problemi inerenti le forme e la moneta di pagamento, il passaggio di proprietà delle merci, le violazioni contrattuali, le scelte logistiche del compratore o del venditore nei tratti d’itinerario non contemplati (come nel precarriage, per esempio) o come le merci raggiungeranno la destinazione finale a consegna perfezionata, o infine soluzioni a problemi di natura assicurativa, ecc.

Gli Incoterms® 2010 regolano solo alcuni aspetti specifici, non tutte le obbligazioni delle parti nel contratto di vendita.

La necessità di riscrivere gli Incoterms® in funzione dei cambiamenti e delle innovazioni nelle tecniche di trasporto, e non solo, spiega la periodicità della loro riformulazione che, a partire dal 1936, data della prima edizione, ha comportato ben sei revisioni, con quell’attuale.

Di solito, nelle monografie dedicate al commercio con l’estero o al diritto internazionale i contratti internazionali di vendita di cose mobili vengono trattati come un'unica fattispecie.

Sebbene un simile approccio sia del tutto giustificato, non solo per ovvie ragioni di sistematicità ma anche per l’unicità del concetto di vendita, intesa come trasferimento della proprietà di un bene in cambio di un corrispettivo, esso risulta inadeguato per guidarci nella pratica predisposizione di un contratto di vendita internazionale.

È pur vero che nella redazione di tali contratti dovremo tenere conto di norme del diritto e della prassi internazionale ormai codificate, quali ad esempio gli Incoterms® 2010 e la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale del 1980, applicabili a qualsiasi contratto di vendita internazionale e di cui adesso diremo meglio.

Nella prossima puntata continueremo a parlare di contratti, tenendo a mente la Convenzione di Vienna.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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