TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTASEI

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IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (settima parte)

 

È stato affermato che non è obbligatorio conferire per iscritto tale mandato, ma noi insistiamo perché invece questo rapporto sia dato a mezzo lettera, sia per ovvi mo­tivi di chiarezza sia per disporre di una certa prova documentale degli accordi e delle direttive riguardanti la spedizione.

Crediamo serva per mettere lo spedizioniere in condizioni di fare bene il proprio lavoro e per addebitargli le giuste responsabilità in caso di errore.

Bisogna fornirgli una lettera che contenga tutti gli estremi precisi della partita da inoltrare all’estero, nonché il termine della resa, la destinazione delle merci, il tipo di mezzo da impiegare, l'uso che deve essere fatto della documentazione allegata.

Inoltre bisognerà indicare tutte le altre istruzioni e le specifiche esigenze.

Gli schemi che alleghiamo a fine di questo capitolo contengono a nostro avviso tutti i vari elementi occorrenti secondo un ordine di massima che deve essere seguito.

Fatte le dovute considerazioni di cui sopra, esaminiamo alcuni aspetti di fondamentale importanza che riteniamo utili per l'operatore economico che affida la spedizione della merce a uno spedizioniere.

Mandato di spedizione

È regolato agli artt. 1737-1741 del codice civile "Della spedizione" dove, a proposito degli obblighi dello spedizioniere (art. 1739) recita: "Nelle scelte della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo".

Da questo si evince che lo stesso deve seguire con scrupolo la lettera d'istruzioni (se il mandante l'ha scritta, firmata e fatta controfirmare), oppure agire nel migliore interesse del mandante, se manca in tutto o in parte la lettera d'istruzioni, osservando le istruzioni del cliente nelle scelte riguardanti la via, il mezzo e la modalità di trasporto, oppure, in mancanza, deve operare nell'interesse del committente.

Forma scritta

Pur non essendo necessaria la forma scritta nell'affidare l'incarico allo spedizioniere, in quanto il contratto si presume perfezionato con il semplice ritiro della merce per la spedizione, è tuttavia consigliabile che l'incarico sia dato in forma scritta, con una lettera di istruzioni/incarico/borderò che dovrà indicare con precisione tutte le coordinate necessarie allo spedizioniere per lo svolgimento dell'incarico.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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