TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTATRE

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IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (terza parte)

 

Nel mandato di spedizione lo spedizioniere (detto, anche, mandatario) s'impegna a concludere, a nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto con un vettore per il trasferimento delle merci a tale scopo consegnatoli dal mandante.

Le responsabilità dello spedizioniere, quindi, sono circoscritte all'esecuzione del mandato ricevuto in conformità alle istruzioni impartitegli dal mandante.

E lo spedizioniere dovrà comportarsi secondo la regola del buon padre di famiglia, prendendo eventuali iniziative sempre a vantaggio del mandante e per la completa tutela del prodotto che gli è stato affidato di trasportare.

Lo spedizioniere non è responsabile dell'esito del trasporto, ma solo della diligenza nella scelta del vettore e dell'espletamento di una serie di operazioni accessorie (quelle doganali prima di tutto), indispensabili per l'esecuzione del trasporto delle merci.

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spe­dizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio (perciò senza rappresentanza) e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Poiché mette in rapporto mandante e trasportatore, la responsabilità delle cose trasportate riguarda quest’ultimo.

Il mandante è colui che conferisce l’incarico; non è detto che debba coincidere con chi, in seguito ai termini di resa, è tenuto a pagarne le spese.

Tipico è il caso dell’esportatore che ha venduto franco fabbrica, ma che ciononostante è stato lasciato libero di incaricare uno spedizioniere di sua scelta: egli ne diventa il mandante.

Al contrario, deve mettere a sua disposizione merci e documenti per l’invio d’ordine per conto del compratore; farà allora assai bene a stabilire subito e per iscritto che non ha veste di mandante.

Ciò per giusta chiarezza e per non rischiare di assumerne gli obblighi.

A tal proposito possiamo dire che se il trasporto viene commissionato a un trasportatore dalla controparte estera, cioè il compratore, il venditore, cioè l’azienda italiana, affida la merce allo spedizioniere.

Al venditore in questo caso non spetta il compito di redigere un contratto di trasporto, ma potrebbe solo redigere una lettera di affidamento della merce.

In questa lettera, il mittente della spedizione incarica lo spedizioniere di eseguire il trasporto secondo gli accordi contrattuali che eventualmente andrà a stipulare con il destinatario che, in questo caso, sarà il mandante della spedizione.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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