TRASPORTI IN PILLOLE - SETTANTACINQUESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (quindicesima parte)

 

Continuiamo la nostra riflessione sulle spese e voci accessorie e facciamo sempre riferimento al quarto punto della nostra dima.

 

(1) TERMINE DI CONSEGNA:

(2) EXW-

(3) FRANCO NOSTRO STABILIMENTO IN VIA DELLA LUNA, 56 – 56100 FIRENZE

(4) NON SDOGANATO IN ITALIA, NON CARICATO, NON STIVATO, NON FISSATO, NON ASSICURATO, NON ………….. (altre voci possibili)

(5) (as Incoterms® 2010 ICC/CCI)

 

Siamo arrivati all’analisi dell’ultimo punto di questo schema, che abbiamo imparato a utilizzare per proporre e/o accettare, in contratti di compravendita, il termine Incoterms® 2010 prescelto o considerato più idoneo all’operazione di trasporto da portare a termine.

Analizziamo il numero 5:

(5) (as Incoterms® 2010 ICC/CCI)

Quando si indica in un contratto di compravendita o in una proposta di acquisto o vendita di un prodotto, oltre a evidenziare il preciso riferimento del testo al termine di consegna, e dopo aver scritto il termine Incoterms® 2010, bisogna specificare anche se la regola Incoterms® 2010 proposta fa parte delle regole proposte dalla CCI/ICC ovverosia Camera di Commercio Internazionale / International Chamber of Commerce (link: http://www.cciitalia.org/ e http://www.iccwbo.org/ ), oppure dei cosiddetti Incoterms americani, redatti dalla RAFTD (Revised American Foreign Trade Definitions). È da notare comunque che queste ultime regole sono in pratica in disuso.

È importante sottolineare 3 elementi:

1.        L’espressione di un termine/regola/definizione che assomigli a un termine Incoterms® 2010 senza essere riferito alle regole CCI/ICC oppure Raftd non ha valore.

2.        Alcuni termini Incoterms® 2010 tra quelli CCI/ICC si assomigliano molto ma sono differenti nei contenuti applicativi, quindi due termini che portano lo stesso nome definiscono rischi e costi completamente differenti tra di loro.

3.        Noi faremo riferimento a quelli della CCI/ICC, e non accenneremo mai “agli Incoterms americani”, per il semplice fatto che sono oramai in disuso.

Tali regole commerciali sono state modificate e integrate sempre dalla Camera di Commercio Internazionale, dopo la prima edizione, nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 e infine nel 2010, quando si è arrivati ad avere una raccolta adeguata alle nuove tecniche di trasporto, che copre, di fatto, le varie condizioni di resa in uso nelle contrattazioni internazionali.

Alcuni termini sono stati fusi e riformulati, anche per renderli compatibili con i nuovi sviluppi del sistema di trasmissione elettronica dei dati (EDI).

Ecco il motivo per cui scriviamo di fare sempre riferimento a Incoterms® 2010. Così facendo indichiamo la nostra volontà di riferirci ai termini entrati in vigore nell’anno 2010, l'edizione Incoterms® 2010.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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