TRASPORTI IN PILLOLE - SESSANTOTTESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (ottava parte)

Detto e ribadito che gli Incoterms® 2010 non sono regole pure di trasporto, ma regole e usi, quindi condizioni contrattuali sul passaggio dei rischi e dei costi in un contratto di compravendita, dobbiamo analizzare come si intende sottoporre o regolamentare questa condizione in un’azione di compravendita.

È importante sottolineare, che non è sufficiente utilizzare un termine qualsiasi e basta. Per evitare disguidi e malintesi, bisogna saper utilizzare una precisa formulazione. Dobbiamo costruire una precisa “dima”, ovvero un rigido schema di scrittura della regola prescelta. Non si può utilizzare un termine Incoterms® 2010 senza un criterio, senza aver capito esattamente cosa implica questa scelta.

Si incoraggia l’utilizzo di queste regole, perché, in ultima istanza, in una trattativa tra compratore e venditore e viceversa, il passaggio dei rischi e dei costi non può essere approssimativo. I soggetti del contratto, anche se in forma non scritta, devo concordare il punto del passaggio dei rischi e dei costi.

La mancanza di chiarezza, non esonera i soggetti da queste precise responsabilità, anzi, molte volte, la mancanza di chiarezza e un certo pressappochismo portano a situazioni incerte e prive di protezione per le aziende. Ritorneremo su questo aspetto, per comodità espositiva, dopo che abbiamo illustrato la già citata “dima”.

Nella prossima puntata vediamo come la proposta degli Incoterms® 2010 dovrebbe essere effettuata, riportando l’esempio del primo termine Incoterms® 2010.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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