TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTAQUATTRO

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IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (quarta parte)

 

 

Lo spedizioniere, innanzitutto, deve seguire con scrupolo le istruzioni del suo committente, deve agire nel migliore interesse di quest’ultimo, con la massima diligenza e facendo comunque tutto il necessario per portare a termine l’incarico.

Il mandante, da parte sua, deve anticipare quando richiesto le spese nonché passare gli estremi e le documentazioni occorrenti.

Per il contratto di spedizione la legge non prescrive una forma determinata o la forma scritta, e inoltre prevede che le istruzioni possano in parte mancare.

Tuttavia per ovvi motivi di cautela e per disporre di una prova documentale degli accordi, è consigliabile che l’incarico sia conferito per iscritto, in modo chiaro ed esauriente; perlomeno per quanto riguarda i punti più significativi e laddove la discrezionalità dello spedizioniere, o i suoi interessi, potrebbero condurlo a compartimenti o a scelte che non rispettino la più assoluta convenienza del mandante.

La lettera di istruzioni, oltre ad essere un mezzo tipico, è un documento ufficiale di conferimento dell’incarico ed assume quindi primaria importanza in qualunque controversia.

Agendo per conto di altri, lo spedizioniere è un intermediario, il cui intervento si giustifica o si rende necessario per questi principali motivi: svolge anche le operazioni accessorie (coperture assicurative, formalità doganali e presso Consolati, ecc.) coordinandole con il trasporto.

In base alla sua esperienza è in grado di indirizzare verso le scelte più idonee, secondo le esigenze specifiche più disparate; grazie al controllo di molti traffici, ha la capacità e la forza contrattuale necessari per l’ottenimento delle tariffe più favorevoli, senza discapito per i servizi.

Svolge una metodica opera di consulenza e di assistenza sia sul piano tecnico che su quello commerciale, quale esperto di traffici di transazioni e di normative internazionali.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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