GLI INCOTERMS®: UNA SINTESI PER CONOSCERLI!

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Quello che è veramente essenziale non è la scelta di una regola o di un acronimo di un Incoterms qualsiasi, ma il risultato finale dell’affare e della sua salvaguardia o al limite di una conoscenza dei rischi.

Ricordiamo che non esiste un’operazione di commercio internazionale a rischio zero, ci sono e ci saranno sempre rischi l’importante è che si lavori per imparare a conoscere, gestire, controllare e tutelarsi dai vari rischi.

Altro aspetto importantissimo, oltre ai rischi è che un corretto utilizzo degli Incoterms, permette anche uno specifico ed accurato controllo sui costi di trasporto.

A tal proposito facciamo alcuni esempi. Il venditore decide di vendere il proprio prodotto, da spedire via mere, scegliendo il termine CIF (Cost Insurance & Freight – Spese terrestri fino a bordo nave, nolo mare ed assicurazione del prodotto), in questo modo il venditore controlla i costi del trasporto fino all’uscita del prodotto dalla propria nazione, mentre il compratore (buyer) preferisce comprare il prodotto con regola FOB porto d’imbarco, in quanto, con questo termine riuscirebbe ad effettuare un preciso controllo dei costi fino all’ingresso della merce nella nazione di utilizzo del prodotto.

In questo caso il manuale degli Incoterms® sono in grado di definire esattamente rischi e spese dei due termini e di conseguenza quali sono gli impatti economici ed operativi sul processo di compravendita.

Inoltre, da non dimenticare che la stragrande maggioranza degli operatori internazionali non movimentano la merce in modo autonoma, ma devono avvalersi di spedizionieri doganali e di spedizionieri e con questi ultimi le parti dovranno poi sapersi confrontarsi, relazione e definire costi da dividere equamente tra gli attori del contratto di compravendita.

Altro esempio: spedizioni via aerea. Viene spesso utilizzato il termine FOB aeroporto italiano che non ha nessuna specifica negli Incoterms, favorendo solo confusione e, nella maggior parte dei casi addebiti di specifici costi sia al venditore sia al compratore.

Ricordiamo che qualora si volesse utilizzare nelle proposte commerciali un termine Incoterms®, scegliendo il termine appropriato sia alla situazione di affare nella quale ci si trova, sia in relazione al trasporto che si andrà ad effettuare, so dovrà evidenziare quanto segue:

Ø   Scelta del termine utilizzo dell’acronimo;

Ø   Scrittura per esteso del termine,

Ø   Luogo prescelto per il passaggio dei rischi e/o delle spese

Ø   Indicazione delle spese accessorie

Ø   “as Incoterms 2010”, in quest’ultimo caso facendo riferimento alla release degli Incoterms attualmente in vigore.

I termini Incoterms® iniziano con il gruppo E per proseguire con il gruppo F, C e D, e le regole sono state suddivise tra termini per qualsiasi modalità di trasporto e regole da utilizzare solo per spedizioni via mare.

Il gruppo E indica che il venditore ha l’obbligazione minima, mentre il gruppo D è esattamente il contrario, cioè quella massima per il venditore. Il termine E prevede che la responsabilità del venditore coincide quando la merce è messa a disposizione, pronta per la partenza, nel luogo stabilito.

Il gruppo F sta ad indicare, in rapida sintesi che il trasporto principale non è pagato dal venditore.

Il gruppo C invece prevede che il venditore paghi il trasporto principale, ma i rischi non sono compresi nel tragitto principale.

In ultimo, il gruppo D copre, per il venditore, l’obbligazione di provvedere al trasporto, la responsabilità di quest’ultimo termina quando la merce arriva in uno specificato punto. Si presti attenzione al fatto che, in questo gruppo, prevedendo la spedizione della merce sino alla nazione stabilita per la consegna, i termini D, possono anche prevedere lo sdoganamento a destino.

 

Continuate a seguirci, presto pubblicheremo una sintesi delle 10 regole degli Incoterms®.

 

 

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