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 Vorremo ricevere informazioni sul certificato d’origine ed informazioni del tipo: come fare per ottenerlo e a cose serve.

 In un testo di marketing abbiamo trovato un riferimento a: risorse generali di business ed economia nel commercio internazionale. Potrebbe farci un esempio?

 risorse generali business nel commercio internazionale

 codice meccanografico per operatori con l\'estero

 sitografia per filiale in Francia

 informazioni sul carnet TIR come ottenerlo a cosa serve

 Incoterms 2000

 Informazioni sui beni \"dual use\"

 Penetrazione commerciale in Turchia

 Omaggio di oggetti in avorio: come denunciarlo?

 Focus economico sull\'India

 Informazioni su certificati d\'origne legalizzazione Firma, visti di conformità, carnets ATA, carnets TIR, autorizzazione all\'esportazione, numero meccanografico, attestato di libera vendita, marchio INE

 Firma digitale nei rapporti con le autorità doganali

 
 Vorremo ricevere informazioni sul certificato d’origine ed informazioni del tipo: come fare per ottenerlo e a cose serve.


I Certificati d’origine (C.O.) sono documenti doganali che attestano l'origine della merce in esportazione.
Il rilascio del certificato di origine deve essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione la Ditta richiedente ha la sede legale, oppure in eccezionale dove la ditta ha:
  • L’unità operativa o filiale principale (previa richiesta scritta d’autorizzazione alla Camera di Commercio competente per sede legale)
  • La disponibilità della merce da spedire all'estero e relativi documenti giustificativi dell'origine (previa richiesta d’autorizzazione alla CCIAA dove l'impresa ha sede legale)


Il certificato d’origine è richiesto alle imprese che esportano in alcuni paesi al di fuori dell'Unione Europea.
Come di ottiene il certificato?
La ditta richiedente deve ritirare presso la CCIAA i formulari dei certificati d'origine distribuiti dall'ufficio Commercio Estero (i formulari hanno un numero di serie che viene annotato, al momento del ritiro dei modelli, su di un apposito registro).

Per la richiesta del visto il fascicolo di certificato di origine dovrà essere presentato all'Ufficio compilato a macchina e firmato, sulla copia rosa di richiesta rilascio, in basso a destra e sul retro, sotto alla dichiarazione di origine, dal legale rappresentante della Ditta richiedente. Al fascicolo compilato dovranno essere allegati i seguenti documenti (che verranno trattenuti dall'Ufficio):
  • Fattura di vendita firmata dal legale rappresentante (firma originale)
  • Copia della lettera di credito (se citata sul certificato di origine e/o contenente istruzioni vincolanti per la compilazione del certificato di origine)
  • Packing list (se la fattura commerciale non contiene indicazioni atte a stabilire quantità e pesi)
  • Fattura pro-forma (se citata sul C.O)
  • Fatture e dichiarazioni di origine dei fornitori in caso di merci prodotte da terzi di origine CEE
  • Fatture dei fornitori, bolle di importazione e certificati di origine per merce di origine extra CEE

Se necessario, l'Ufficio potrà richiedere ogni altra informazione o documento che verrà ritenuto utile per l'emissione del certificato di origine.
Le istruzioni per la compilazione del certificato possono esserci richiesti utilizzando le nostre e mail come).
Diritti di segreteria
Certificato di origine euro 5,00
Certificato di origine con visto legalizzazione euro 8,00
Vi preghiamo di prestare la massima attenzione su:
Eventuali formulari inutilizzati o compilati erroneamente dovranno essere restituiti all'Ufficio.
La distruzione accidentale dei formulari vistati dovrà essere notificata all'Ufficio. Lo smarrimento o furto dei formulari dovrà essere comunicato all'Ufficio (va allegata anche una copia della denuncia presentata alle competenti autorità di polizia.
Tutti gli uffici “commercio estero” delle camere di commercio italiane emettono i certificati di origine, e sono disponibili ad informazioni, tutto questo durante l’apertura al pubblico degli sportelli.

 In un testo di marketing abbiamo trovato un riferimento a: risorse generali di business ed economia nel commercio internazionale. Potrebbe farci un esempio?


Fare affari in un paese straniero non è facile.

Chi voglia svolgere attività economiche all'estero deve capire molti aspetti del paese in cui agirà o con i cui operatori avrà a che fare; gli aspetti da tener presente includono aspetti non solo economici ma anche politici, sociali, legali, culturali, religiosi e linguistici.
Il sistema politico di un paese ha una importanza notevole per il mondo degli affari. In un paese centralizzato, il processo decisionale è lungo perché il sistema burocratico è lento, gli operatori economici devono tener conto di molti livelli dell'apparato burocratico.
Essi devono essere psicologicamente e finanziariamente preparati a procedimenti lunghi e dispendiosi.
Un ambiente politico instabile, per esempio soggetto a colpi di stato o a sollevazioni popolari, può trasformare un affare in un incubo.
Gli uomini d'affari devono conoscere anche quali religioni sono praticate in un paese, a quali obblighi sono tenuti gli aderenti alle varie confessioni e quali parole, gesti, simboli possano offendere la sensibilità di qualche gruppo religioso.
Per fare un esempio, la Nike ha dovuto ritirare migliaia di scarpe e eliminare un'intera linea perché il logo sul tacco richiamava la parola "Allah" in arabo e perciò offendeva tutti i mussulmani.
Negli ultimi anni l'impetuoso sviluppo di Internet ha fatto sì che fosse sempre più ampia la gamma di informazioni interessanti per chi si occupi di economia e commercio internazionali.
Per prima cosa, si deve considerare il fatto che Internet è una rete di comunicazione globale. Le informazioni su Internet sono fornite da milioni di persone di tutti i paesi del mondo perciò le risorse pubblicate interessanti per l'economia internazionale sono incredibilmente vaste.
Basti dire che si possono trovare informazioni su circa 180 stati o regioni del mondo.
Secondo punto, è conveniente e relativamente veloce ottenere informazioni da Internet.
Le informazioni possono essere ottenute direttamente in ufficio o a casa senza dover recarsi in una biblioteca o in una libreria.
Terzo, spesso, le informazioni in Internet sono gratuite. Anche se alcuni siti sono a pagamento, nella maggior parte dei casi si possono molte informazioni senza bisogno di pagare alcunché. Il pagamento di un canone d’abbonamento ad un Internet Provider consente di accedere alle abbondanti informazioni gratuite del World Wide Web che, frequentemente, sono più che sufficienti per soddisfare i bisogni dell'utente medio. Enti governativi, università e altre istituzioni educative e di ricerca, aziende private forniscono grandi quantità di dati di valore, pubblicazioni elettroniche, e anche possibilità di ottenere risposte a domande o servizi di vario tipo.

I siti che forniscono specifiche informazioni e servizi sul e per il commercio internazionale sono molto numerosi. Per le segnalazioni relative ai singoli paesi fare riferimento alla sezione "Risorse generali di business e economia" Particolare attenzione deve essere prestata alla nazionalità dell'organizzazione che mantiene il sito al fine di comprendere quali mercati siano identificati come esteri

 risorse generali business nel commercio internazionale


Domanda:Che cosa s\\\\\\\'intende per: risorse generali di business ed economia nel commercio internazionale Risposta: Fare affari in un paese straniero non è facile. Chi voglia svolgere attività economiche all\\\\\\\'estero deve capire molti aspetti del paese in cui agirà o con i cui operatori avrà a che fare; gli aspetti da tener presente includono aspetti non solo economici ma anche politici, sociali, legali, culturali, religiosi e linguistici. II sistema politico di un paese ha una importanza notevole per il mondo degli affari. In un paese centralizzato, il processo decisionale è lungo perché il sistema burocratico è lento, gli operatori economici devono tener conto di molti livelli dell\\\\\\\'apparato burocratico. Essi devono essere psicologicamente e finanziariamente preparati a procedimenti lunghi e dispendiosi. Un ambiente politico instabile, per esempio soggetto a colpi di stato o a sollevazionî popolari, può trasformare un affare in un incubo.Gli uomini d\\\'affari devono conoscere anche quali religioni sono praticate in un paese, a quali obblighi sono tenuti gli aderenti alle varie confessioni e quali parole, gesti, simboli possano offendere la sensibilità di qualche gruppo religioso. Per fare un esempio, la Nike ha dovuto ritirare migliaia di scarpe e eliminare un\\\'intera linea perché il logo sul tacco richiamava la parola \\\"Allah\\\" in arabo e perciò offendeva tutti i mussulmani. Negli ultimi anni l\\\'impetuoso sviluppo di Internet ha fatto sì che fosse sempre più ampia la gamma di informazioni interessanti per chi si occupi di economia e commercio internazionali. Per prima cosa, si deve considerare il fatto che Internet è una rete di comunicazione globale. Le informazioni su Internet sono fornite da milioni di persone di tutti i paesi del mondo perciò le risorse pubblicate interessanti per l\\\'economia internazionale sono incredibilmente vaste. Basti dire che si possono trovare informazioni su circa 180 stati o regioni del mondo. Secondo punto, è conveniente e relativamente veloce ottenere informazioni da Internet. Le informazioni possono essere ottenute direttamente in ufficio o a casa senza dover recarsi in una biblioteca o in una libreria. Terzo, spesso, le informazioni in Internet sono gratuite. Anche se alcuni siti sono a pagamento, nella maggior parte dei casi si possono molte informazioni senza bisogno di pagare alcunché. II pagamento di un canone d\\\'abbonamento ad un Internet Provider consente di accedere alle abbondanti informazioni gratuite del World Wide Web che, frequentemente, sono più che sufficienti per soddisfare i bisogni dell\\\'utente medio. Enti governativi, università e altre istituzioni educative e di ricerca, aziende private forniscono grandi quantità di dati di valore, pubblicazioni elettroniche, e anche possibilità di ottenere risposte a domande o servizi di vario tipo. I siti che forniscono specifiche informazioni e servizi sul e per il commercio internazionale sono molto numerosi. Per le segnalazioni relative ai singoli paesi fare riferimento alla sezione \\\"Risorse generali di business e economia\\\" Particolare attenzione deve essere prestata alla nazionalità dell\\\'organizzazione che mantiene il sito al fine di comprendere quali mercati siano identificati come esteri

 codice meccanografico per operatori con l\'estero


Domanda: Ci accingiamo ad esportare, e ci è stato riferito che dobbiamo richiedere il codice meccanografico per operatori con l\'estero. Che cosa serve e chi dobbiamo rivolgerci per ottenerlo? Risposta:II codice è necessario per la compilazione della Comunicazione Statistico Valutaria da presentare in banca a fronte di operazioni valutarie di valore superiore a euro 10.329,14. II codice permette l\'elaborazione dei movimenti valutati da parte dell\'Ufficio Italiano Cambi e consente di individuare chi svolge, abitualmente, un\'attività commerciale con l\'estero. Viene assegnato dall\'Ufficio del Commercio Estero della Camera di Commercio competente per territorio rispetto alla sede legale. Quindi è un codice per tutti gli operatori economici abituali con l\'estero (i quali devono comunque dichiarare l\'inizio dell\'attività al Registro delle Imprese) Per l\'assegnazione del codice gli operatori, la cui attività ha sede legale in Provincia di Udine, devono presentare o spedire per posta (con allegato l\'attestato di pagamento) all\'ufficio del Commercio Estero il modulo compilato e firmato dal legale rappresentante. II pagamento di euro 3,00 per diritti di segreteria può essere effettuato direttamente allo sportello oppure con versamento sul conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio competente per provincia causale: diritti di segreteria per codice meccanografico operatore estero). La tempistica per l\'ottenimento è breve: al massimo un giorno lavorativo (controllo della pratica ed elaborazione a terminale) Tutti gli uffici commercio estero delle camere di commercio italiane emettono il codice meccanografico per operatori con l\'estero, e sono disponibili ad informazioni, tutto questo durante l\'apertura al pubblico degli sportelli.

 sitografia per filiale in Francia


domanda: Abbiamo, da poco, costituito una nostra filiale in Francia. Vorremmo sviluppare l\'attività di export direttamente dalla sede di Parigi Ci potete fornire una sitografia francese dalle quale attingere urgenti ed importanti informazioni? Risposta: Su Internet, le seguenti connessioni vi consentiranno di avere maggiori informazioni:www.commerce-exterieur.gouv.fr : È il sito istituzionale della Segreteria di Stato al Commercio estero. Vi troverete la presentazione di tutto il dispositivo francese di sostegno allo sviluppo internazionale delle imprese (con collegamenti diretti che danno accesso a ciascuna agenzia di espansione), rapporti sul commercio estero francese, nonché numerosi testi di riferimento in questo campo. II sito comprende anche una rubrica \"emplois à I\'export\"con le coordinate di numerosi interlocutori. www.cfce.fr : Responsabile del coordinamento delle imprese per il commercio estero, il Centro francese del commercio estero (CFCE) mette a loro disposizione, attraverso questo sito, data bases (ad esempio informazioni per un primo approccio al mercato) e una libreria on line (pubblicazioni delle Agenzie di Espansione Economica, del CFCE, ma anche dell\'ONU e di organismi quali I\'OMC o la FAO). Si tratta di un catalogo di oltre 4.000 titoli dedicati esclusivamente al commercio internazionale e al suo ambiente. www.cfme-actim.com : Per conoscere il calendario delle manifestazioni organizzate da questa agenzia (saloni, grandi mostre o convegni). Vi troverete anche un servizio \"domande/risposte\", che vi indicherà dove trovare aiuti all\'esportazione e come esporre in un salone internazionale. www.coface.fr : La Compagnia francese di assicurazioni per il commercio estero fornisce il suo sostegno alle imprese, assicurando i rischi (assicurazione-credito di mercato/gestione delle garanzie pubbliche francesi di sostegno all\'export). II sito presenta l\'attualità, le reti, i partner e i prodotti. Senza dimenticare un glossario per capire tutto sull\' \"acquirente pubblico\", il \"mandato in contenzioso\" o il \"rischio ambientale\".

 informazioni sul carnet TIR come ottenerlo a cosa serve


Inserisci qui il contenuto dell\'articoloDomanda: Vorremo ricevere informazioni sul carnet TIR (Transport International Routier) ed informazioni del tipo: come fare per ottenerlo e a cose serve. Risposta: II carnet TIR (Transport International Routìer) è un documento di cauzione dei diritti doganali utilizzabile nei paesi aderenti alla convenzione TIR che ha il compito di scortare un carico di merci dalla dogana del paese ove il trasporto internazionale ha inizio alla dogana del paese dove il trasporto internazionale ha termine attraverso una o più frontiere di paesi terzi extra UE, senza che sia sottoposto a visite doganali oltre a quelle eseguite dalla dogana di partenza e da quella di destinazione, né assoggettato al pagamento o al deposito di diritti di entrata e uscita agli uffici doganali di transito L\'Ente gestore del sistema di trasporti in regime TIR é I\'Union Internationale des Transports Routiers (IRU) di Ginevra. Questo documento è per tutti i trasportatori internazionali di merci in conto proprio o per conto terzi iscritti al Registro TIRII rilascio dì Carnet TIR é subordinato all\'iscrizione da parte delle ditte, in un Registro apposito tenuto dall\'Unìoncamere di Roma. Per ottenere l\'iscrizione nel Registro é necessario presentare domanda unitamente ad una serie di documenti all\'Unioncamere di Roma Per ottenere copie di domande di richiesta potete utilizzare le nostre e mails. Solo dopo essersi iscritta al Registro TIR, l\'impresa può utilizzare i Carnet Tir ed effettuare trasporti internazionali di merci su strada. Per il rilascio del Carnet é necessario presentare una domanda alla Camera di Commercio di appartenenza, su modulo predisposto dall\'Ufficio Commercio Estero. E\' consentito ottenere n. 2 Carnet TIR per ogni mezzo di carico; ogni documento é valevole 60 giorni. II Carnet TIR é composto da una copertina (compilata dalla Camera di Commercio), da un foglio intermedio e da 14 fogli ìnterni chiamati \"volet\" e da un foglio di \"controllo\". L\'autotrasportatore dovrà presentare il carnet TIR alle singole frontiere: l\'operazione sarà registrata (il volet é diviso in due parti: la \"figlia\" rimane alla dogana e la \"souche\" o matrice rimane attaccata al Carnet a comprova della regolarità dell\'operazione). A trasporto concluso il Carnet va restituito alla Camera di Commercio che provvede ad effettuare i controlli previsti. In caso di merci voluminose o di merci sensibili (es.: carni, latte, burro, alcool, ecc.), la copertina del documento deve riportare un apposito visto e tutti i °\'volet\" debbono contenere le relative indicazioni. Questi sono i costi dei carnet: Carnet a 14 fogli: euro 92,40 (IVA inclusa) Carnet a 20 fogli: euro 99,60 (IVA inclusa) Disponibili inoltre da novembre 2002 e su ordinazione Carnet a 4 fogli al prezzo di euro 72,00 (IVA inclusa) per tragitti più brevi (attraversamento di un solo Paese). L\'iscrizione al Registro TIR va presentata direttamente all\'Unioncamere di Roma che prevede un minimo di 60 gg per l\'istruzione della pratica. La richiesta di emissione del Carnet TIR va presentata all\'Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio; il rilascio avviene il giorno dopo la presentazione della domanda

 Incoterms 2000


Domanda: Vorremmo avere informazioni veloci sugli Incoterms 2000. Risposta: Gli incoterms (international commerciai terms) sono dei codici convenzionali che regolano nel commercio internazionale i rapporti di compravendita di merci e servizi. Come noto, gli Incoterms definiscono le rispettive responsabilita\' del compratore e del venditore nei contratti di vendita internazionali e sono di uso quotidiano in tutto il mondo. Termini a tutti noti come FOB, CIF, Ex Works non sono che alcuni dei termini commerciali attualmente compresi fra gli Incoterms. Queste regole facoltative, che servono anche a contenere le controversie internazionali, vanno specificatamente richiamate nei contratti. E\' opportuno notare che gli Incoterms non creano obblighi ma chiariscono le obbligazioni del venditore e del compratore nella vendita internazionale ed interessano: la consegna delle merci; il passaggio dei rischi; la ripartizione delle spese; le formalità documentarie relative al passaggio delle frontiere. Elenchiamo di seguito tutti i termini utilizzati con una breve spiegazione sulle modalità di funzionamento: 1. EXW: Franco Fabbrica (Ex Works) II venditore adempie l\'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali, non sdoganata per l\'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento. Se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un\'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Tutti i rischi passano al compratore al momento della consegna. Forma che può essere utilizzata per tutte le modalità di trasporto. 2. FM Franco Vettore (Free Carrier) II venditore adempie l\'obbligo di consegna nel rimettere la merce, sdoganata all\'esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo o nel punto convenuto. II luogo scelto per la consegna e\' determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi e\' responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non e` responsabile dello scaricamento. Forma che può essere utilizzata per tutte le modalità di trasporto, compreso il trasporto multimodale. 3. FAS: Franco Lungo Bordo (Free Alongside Ship) II venditore adempie l\'obbligo di consegna col mettere la merce sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti nel porto di imbarco convenuto. II compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. In questo caso lo sdoganamento della merce all\'esportazione è a carico del venditore. Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all\'esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un\'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. 4. FOB: Franco Bordo (Free on Board) II venditore adempie l\'obbligo di consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto d\'imbarco convenuto. II compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. In questo caso lo sdoganamento della merce all\'esportazione è a carico del venditore. Forma che può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. 5. CFR: Costo e Nolo (Cost and Freight) II venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni a Ila merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. In questo caso lo sdoganamento della merce all\'esportazione è a ca rico del venditore. Forma che può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. 6. CIF: Costo Assicurazione e Nolo (Cost Insurance and Freight) II venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CFR con l\'aggiunta che deve fornire un\'assicurazione marittima contro il rischio del compratore di pe rdita o di danni alla merce durante il trasporto. II venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio. II venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà accordarsi ai riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all\'integrazione della copertura assicurativa. Nel CIF lo sdoganamento della merce all\'esportazione è a carico del venditore. Forma che può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo 0 per vie navigabili interne. 7. CPT: Trasporto Pagato Fino A (Carriage Paid To) II venditore deve pagare il prezzo (nolo/porto) relativo al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. II rischio di perdita o di danni alla merce, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la m erce sia stata consegnata al vettore. In questo caso lo sdoganamento della merce all\'esportazione è a carico del venditore. Forma che può essere utilizzata per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale. 8. CIP: Trasporto e Assicurazione Pagati Fino A (Carrîage and Insurance paid to) II venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CPT ed in più deve fornire un\'assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. II venditore stipula il contratto di assicura zione e paga il relativo premio. II venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa il venditore oppure provvedere egli stesso all\'integrazione della copertura assicurativa. Nel CIP lo sdoganamento della merce all\'esportazione è a carico del venditore. Forma che può essere utilizzata per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale. 9. DAF: Reso Frontiera (Delivered At Frontier) II venditore adempie l\'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all\'esportazione, ma non sdoganata all\'importazione - non scaricata dal mezzo che ve l\'ha trasportata - nel luogo o nel punto conv uto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un\'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Forma che viene concepita essenzialmente per essere utilizzata quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzata per qualsiasi altro modo di trasporto. 10. DES: Reso Ex Ship (Delivered ex Ship) II venditore adempie l\'obbligo di consegna col mettere la merce, non sdoganata all\'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. II venditore deve sopportare tutte le spese ed i risch i relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto. Forma che può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. 11. DEQ: Reso Banchina (Delivered Ex Quay) II venditore adempie l\'obbligo di consegna col mettere la merce, NON sdoganata all\'importazione, a disposizione del compratore sulla banchina del porto di destinazione convenuto. II venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo). Lo sdoganamento della merce all\'importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell\'importazione sono a carico del compratore. Se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore tutte o parte delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell\'importazîone, esse devono chiarirlo inserendo un\'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata, scaricata dalla nave, sulla banchina nel porto di destinazione dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. 12. DDU: Reso Non Sdoganato (Delivered Duty Unpaid) II venditore adempie l\'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese d\'importazione. II venditore deve sopportare i rischi e le spese per far giungere la merce in detto luogo. Lo scaricamento a destino è a carico del compratore. Forma che può essere utilizzata per tutti i modo di trasporto. 13. DDP: Reso Sdoganato (Delivered Duty Paid) II venditore adempie l\'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. II venditore deve sopportare i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse ed altri oneri, per effettuare la consegna della merce in detto luogo, sdoganata all\'importazîone. Lo scaricamento a destino è a carico del compratore. Forma che può essere utilizzata per tutti i modi di trasporto. minima. Se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà accordarsi al riguardo con

 Informazioni sui beni \"dual use\"


Inserisci qui il contenuto dell\'articoloDomanda: Vorremmo ricevere chiarimenti sui beni \"Dual Use\" Risposta: La normativa è stata recentemente innovata dal regolamento Ce 20 novembre 2001 n. 2432/O1 (Guce L 338 del 20 dicembre 2001), in vigore dal 19 gennaio 2002, recante modifica e aggiornamento del regolamento Ce 1334/00 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e di tecnologie a duplice uso (civile e militare). II nuovo testo costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l\'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (Mtcr), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (N sg) , le trattative del gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche. Tutti i beni dual use sono classificati in categorie. L\'elenco, molto dettagliato nel suo contenuto, è preceduto da note esplicative dei termini utilizzati ed è completato col modello di autorizzazione generale di esportazione n. EU001, valida per le seguenti destinazioni: Australia, Canada, Repubblica Ceca, Ungheria, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera e Stati Uniti d\'America. Si rammenta, infine, che la circolazione intracomunitaria dei beni dual use deve essere scortata da documento di controllo T5.

 Penetrazione commerciale in Turchia


Inserisci qui il contenuto dell\\\\\\\'articoloDomanda: Dopo una recente Fiera Internazionale in Germania, abbiamo ricevuto interessanti proposte di cooperazione con un partner della Turchia. è strategico in questo momento prendere in considerazione una penetrazione commerciale in questo Paese? Risposta: La Turchia è un paese interessante per programmi di espansione.del proprio commercio con l\\\\\\\'estero. Infatti il secondo Programma nazionale (Pn) Phare in favore del Paese candidato ad entrare nell\\\\\\\'Unione Europea includerà progetti a sostegno delle Pmi, una volta raggiunto l\\\\\\\'accordo con le autorità turche, come auspica la Commissione europea.I progetti diretti a promuovere il trasferimento di tecnologie, fornire alle imprese le competenze necessarie per partecipare attivamente ai programmi comunitari e competere sui mercati internazionali, ma anche ad offrire supporto finanziario, non erano contemplati nel precedente Programma nazionale, a causa degli orientamenti delle autorità turche, divergenti in materia di crescita economica rispetto a quelli di disegno comunitario. II programma del 2003, inoltre, dovrebbe prevedere: interventi di assistenza alle istituzioni e investimenti per riformare i sistemi giudiziario, carcerarío e di tutela delle minoranze; investimenti nell\\\\\\\'acquis nei settori di regolamentazione collegati al programma di riforme sostenuto da Banca mondiale, Fondo monetario internazionale (tra cui sorveglianza del mercato, trasporti, energia, investimenti diretti esteri, salute, sicurezza alimentare e controlli veterinari) e progetti nel campo della coesione economica e sociale. La Commissione quest\\\\\\\'anno darà alla Turchia circa 144 milioni di euro, destinati ad aumentare dal 2004 e addirittura raddoppiare dopo il 2006, a condizione che la Turchia rispetti gli impegni assunti in qualità di candidato alla membership comunitaria. Per ulteriori informazioni sul sistema Paese Turchia e sulla possibilità di finanziamenti ed investimenti vi preghiamo di contattarci fornendoci maggiori dettagli della vostra cooperazione.

 Omaggio di oggetti in avorio: come denunciarlo?


Inserisci qui il contenuto dell\\\'articoloAbbiamo importato alcuni prodotti dall\\\'estero e i nostri fornitori, in segno di amicizia, ci hanno spedito, nel container insieme alla nostra merce, regolarmente pagata e sdoganata in Italia delle statuette di avorio. La presenza delle statuette è stata notata solo al momento dello scarico e nessuno della nostra azienda, primo dello scarico, era a conoscenza del regalo Ora dal momento che il possesso degli oggetti d\\\'avorio deve essere dichiarato, ci si chiede come ci si debba comportare per denunciare il possesso della statuetta in questione. Risposta: Considerando esclusivamente le informazioni forniteci nel quesito da Lei proposto, si ritiene che la fattispecie in esame abbia ad oggetto le problematiche connesse alla necessità di una denuncia di detenzione d\\\'oggetti d\\\'avorio. La Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione\\\" (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dall\\\'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, prevede limitazioni e necessità di certificati ed autorizzazioni ai fini dell\\\'importazione e del commercio di alcuni animali e dei prodotti da essi derivati (ad esempio avorio, pellicce, pelletterie, corallo, conchiglie). La mancata osservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, l\\\'irrogazione di sanzioni che vanno da 2 a 18 milioni e che, nei casi più gravi possono portare anche all\\\'arresto.II Ministero dell\'Ambiente, inoltre, col Decreto 3 maggio 2001 ha istituito il \"Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali\" al fine di rendere obbligatoria la \"denuncia\" del possesso di determinate categorie di animali e di parti di essi e renderne più agevole il controllo da parte delle autorità. Si osserva, tuttavia, che il caso prospettato nel quesito non rientra tra quelli interessati dalla normativa appena descritta che disciplina ipotesi di importazione, commercio e detenzione ai fini del commercio, scambio, permuta, locazione o cessione a qualsiasi titolo di taluni animali o di parti di essi (pelli, trofei di caccia, zanne di avorio grezze, parti di corallo, conchiglie). Sono, inoltre, espressamente esclusi dalla disciplina sulla registrazione tutti i manufatti e prodotti derivati dagli animali e piante protetti dalla convenzione di Washington, quindi borse, scarpe, pellicce, statuine, oggettistica in generale, etc.Il certificato CITES (e non la denuncia/registrazione) diverrebbe, dunque, necessario per il detentore di un oggetto di tale natura (una statuetta d\'avorio; un braccialetto di tartaruga; un pianoforte con i tasti d\'avorio; una pelliccia di leopardo) solo nel caso di rivendita o disposizione del bene in questione nei modi indicati in precedenza. Deve ritenersi, quindi, che la semplice detenzione della statuetta d\'avorio rinvenuto nel soffitta non fa sorgere alcun obbligo di denuncia, dichiarazione o registrazione. Quanto sopra esposto, in ogni caso, deve essere inteso come panoramica generale della disciplina prevista nel nostro diritto, in relazione alla fattispecie sommariamente esposta nel quesito

 Focus economico sull\'India


Domanda: Vorremmo fare affari con I\'India. Potremmo ricevere un breve focus economico su questa nazione? Risposta: L\'India si candida a diventare quest\'anno l\'economia più dinamica dei l\'Asia. II quadro congiunturale dell\'India evidenzia diversi punti di forza. La crescita economica nel semestre aprile-settembre è stata del 5,9%. La stagnazione agricola si farà sentire anche nei primi mesi di quest\'anno, ma non dovrebbe impedire di chiudere l\'anno fiscale 2002 (da aprile a marzo) con una crescita economica superiore al 5%, sotto l\'impulso dei servizi (commercio, alberghi, trasporti, finanza), dell\'industria manifatturiera e delle costruzioni.Purtroppo la piaga della povertà affligge ancora questo Paese, dal momento che più di un indiano su quattro, cioè oltre 250 milioni di persone, vive al di sotto della soglia di povertà. Un altro dato positivo riguarda il forte avanzo nella bilancia corrente, dovuto alla buona performance dell\'export e al saldo positivo dei servizi di software, che hanno portato l\'attivo a 4,5 miliardi di dollari (I\'8% del Pii). II debito estero, inoltre, è oggi pari al 20% del Pii, quasi dimezzato rispetto a dieci anni fa. AI contrario, il maggiore punto debole dell\'economia indiana è la finanza pubblica, con l\'obiettivo annuale del 5,3% nel rapporto deficit-Pii che potrebbe essere sfondato

 Informazioni su certificati d\'origne legalizzazione Firma, visti di conformità, carnets ATA, carnets TIR, autorizzazione all\'esportazione, numero meccanografico, attestato di libera vendita, marchio INE


Inserisci qui il contenuto dell\'articoloDomanda: Gradiremmo avere informazioni di questi documenti: Certificati di origine Legalizzazione Firma (ex Vista UPICA) Visti di conformità Carnets ATA Carnets TIR Autorizzazione all\'esportazione (solo moduli) Numero meccanografico Attestata di libera vendita Marchio INE Risposta: Certificato di origine II certificato d\'origine è un documento che accompagna la merce e che certifica ufficialmente il paese di origine dei prodotti. L\'origine di un prodotto nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi è in genere riscontrabile nel paese dove la merce ha subito l\'ultima trasformazione rilevante. II certificato deve essere compilato dall\'esportatore su appositi modelli e deve contenere gli elementi indicati nella fattura relativa alle merci esportate. Per il rilascio di certificati relativi alle merci estere nazionalizzate fanno fede la fattura originale estera, vistata dalla dogana che ha effettuato lo sdoganamento e la bolletta doganale di importazione. I moduli per i certificati d\'origine sono distribuiti dalla CCIAA e sono composti da un fascicolo costituito da: -Un foglio originale di colore bianco; -Tre copie di colore giallo, -Un foglio di domanda di colore rosa.Documenti da presentare allo sportello: Moduli compilati più fattura in originale o fotocopia, se si tratta di merce italiana; se é merce estera occorre anche la fattura di acquisto in originale e fotocopia per effettuare lo scarico totale o parziale della merce. Legalizzazione Firma (già Visti Upica) Sui documenti per l\'esportazione, può essere apposto, qualora lo richieda il paese di destinazione, il visto di legalizzazione della firma del funzionario camerale che ha sottoscritto l\'attestazione. Visto di Conformità Prezzi su Fatture II visto di congruità prezzi viene apposto dalla CCIAA sulle fatture per l\'esportazione. Alcuni paesi lo richiedono per conoscere l\'attendibilità dei prezzi correnti delle merci dirette verso di essi. Questo visto non va confuso con la \"vidimazione\" della fattura o del listino prezzi che consiste nella semplice vidimazione della firma del titolare o del legale rappresentante presso il Registro delle Imprese. I visto viene apposto dopo aver confrontato i prezzi contenuti nei documenti con i prezzi dei listini. Documenti da presentare allo sportello: Domanda su carta intestata della Ditta (o Società), rivolta alla Camera di Commercio, Uff. Commercio estero. J Fatture sulle quali si chiede il Visto di conformità già munite dell\'autentica della firma del titolare o del legale rappresentante. Una copia senza autentica sarà trattenuta dal rappresentante. Fatture d\'acquisto della merce se l\'esportatore non è il fabbricante oppure Listini di vendita della merce se l\'esportatore è anche fabbricante. Carnets A.T.A. II Carnet A.T.A. è un documento doganale rilasciato per la temporanea esportazione di merci, campioni commerciali e strumenti professionali destinati a fiere, esposizioni e altre manifestazioni. Questo documento agevola il movim ento delle merci semplificando le modalità doganali e riducendo gli oneri finanziari. II Carnet A.T.A. esonera l\'operatore dall\'obbligo di depositare presso la dogana, a garanzia, l\'ammontare dei diritti relativi alle merci temporaneamente esportate nel Paese. II Carnet A.T.A. ha la durata di 12 mesi e non è prorogabile. Per i prodotti orafi la durata va da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici. Può essere utilizzato per tutte le nazioni che aderiscono alla Convenzione A.T.A. II rilascio è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie che vengono rilasciate mediante polizze cauzionali da parte dell\'Assitalia. Carnet T.I.R. II Carnet T.I.R. è un documento che consente a chi trasporta merci con veicoli stradali o con containers caricati su questi, di poter usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione doganale, relativa al Trasporto Internazionale di Merci sotto copertura TIR. Per poter usufruire di tale documento (che deve essere acquistato presso la CCIAA ) il trasportatore deve chiedere prima l\'iscrizione in un apposito Registro tenuto dalla Unione Italiana delle Camere di Commercio, che ha sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21. Per ottenere l\'iscrizione nel registro occorre presentare una domanda all\'Unioncamere tramite l\'ufficio Commercio estero della CCIAA ed essere in possesso dei requisitì richiesti. Autorizzazione all\'Esportazione Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l\'esportazione definitiva di tutte le merci non comprese nella tabella export. Per le merci comprese nella tabella export (Reg.CE 3381/94), l\'esportazione definitiva può essere ammessa attraverso \"I\'Autorizzazione all\'esportazione\".Tale autorizzazione viene rilasciata dal Ministero per il commercio con l\'estero. Sono interessati i beni \"dual use\", ossia quei prodotti o materiali non concepiti originariamente per uso militare, ma che possono essere utilizzati e deviati da qualche Stato senza scrupoli. La domanda senza bollo va inoltrata al Ministero commercio Estero, D.G. Import-Export, V,le America, 342 - 00144 Roma, su un modulo acquistabile presso la Camera di Commercio, ufficio Commercio Estero. L\'autorizzazione rilasciata dal Ministero viene consegnata all\'operatore ed è utilizzata presso gli uffici doganali. Numero Meccanografico Viene rilasciato, a richiesta, a coloro che operano con l\'estero ed è assegnato: Alle ditte o società con sede legale nella provincie che risulta nel registro Imprese; Agli Enti Pubblici ed organismi non aventi fini di lucro che abbiano necessità di effettuare operazioni con l\'estero e che non sono soggetti all\'iscrizione nel registro Imprese; Ad Imprese che, pur non operando abitualmente con l\'estero, vi provvedano a seguito d\'esplicite richieste del sistema bancario.Il modulo per la richiesta del numero meccanografico deve essere ritirato presso gli sportelli dell\'Ufficîo Commercio Estero.Attestato di Libera Vendita Serve a dimostrare che uno o più prodotti fabbricati o commercializzati da una Ditta o Società, sono liberamente venduti sul mercato italiano. La Camera di Commercio può rilasciare detto attestato solo dopo aver valutato, dall\'esame dei documenti esibiti dal richiedente, che realmente quei prodotti sono liberamente venduti in Italia. Per dare quindi alla Camera di Commercio tale dimostrazione, chi richiede l\'attestato dovrà fornire una serie di fatture di vendita del o dei prodotti dei quali si richiede l\'attestato di libera vendita. Documenti da presentare allo sportello: r Domanda su carta intestata della Ditta o società in bollo da presentare agli sportelli dell\'Ufficio commercio Estero. Copie di fatture di vendita dei prodotti dei quali si richiede I\'attestato. Marchio I.N.E. II marchio nazionale per i vini all\'esportazione è obbligatorio per l\'esportazione dei vini D.O.C.,a denominazione semplice, comuni e vermouth verso gli Stati Uniti d\'America, il Canada e il Messico. II marchio LN.E. va chiesto all\'Istituto per il Commercio Estero ICE tramite la Camera di Commercio. Documenti da presentare allo sportello: Domanda in carta semplice indirizzata alla Camera di Commercio da presentarsi agli Uffici del Commercio Estero. Domanda in bollo indirizzata aIIl.C.E. - Ufficio albi (tramite la CCIAA), con la quale si chiede l\'autorizzazione ad esportare con il Marchio Nazionale I.N.E. Due copie dei questionari B e V1 da ritirare presso la CCIAA. I questionari devono essere compilati in ogni loro parte. Dieci esemplari d\'etichette con i relativi collarini per ogni tipo di vino che s\'intende esportare in bottiglie o in fiaschi. Lettere di referenze bancarie sulla correttezza commerciale e capacità imprenditoriale dell\'Azienda. Casellario giudiziale.

 Firma digitale nei rapporti con le autorità doganali


Domanda: Gradiremmo avere informazioni sulla possibilità della firma digitale con le Autorità doganali.Risposta: La direzione centrale delle Dogane ha emanato la circolare 230/D del 13 dicembre 2000 invitando gli operatori economici che realizzano operazioni con l\'estero ad aderire al sistema Edi (Electronic data interchange) che consente l\'invio online delle dichiarazioni doganali e degli elenchi Intrastat. II collegamento al sistema informatico doganale è già stato attivato da diversi anni e consente agli operatori vantaggi di semplificazione e riduzione dei tempi di esecuzione: Nella presentazione delle dichiarazioni doganali; Nella compilazione dei dati contenuti negli elenchi riepilogativi delle operazioni întracornunitarie (modelli Intrastat); Nell\'ottenimento d\'autorizzazioni e informazioni relative alla posizione doganale delle proprie merci. La definizione del quadro normativo relativo alla firma digitale porterà, infatti, in tempi brevissimi ad un\'ulteriore semplificazione delle procedure doganali. Le nuove procedure, che interessano tutte le operazioni doganali d\'importazioni ed esportazioni (in particolare quelle in procedura semplificata), consentono agli operatori di accedere al sistema informatico doganale attraverso \"chiavi pubbliche\" per apporre la firma digitale e per la verifica della loro validità. Queste procedure eliminano l\'obbligo di presentazione della copia cartacea dei documenti doganali e la necessità della loro convalida. In questo modo vengono definiti immediatamente gli adempimenti richiesti all\'atto di un controllo anche per lo svincolo delle merci che viaggiano o si trovano sotto un certo regime di vigilanza doganale. Per utilizzare il nuovo servizio, gli operatori devono presentare domanda al ministero delle Finanze impegnandosi a riconoscere piena validità giuridica alle dichiarazioni fatte attraverso I\'Edi (il fac simile è riportato alla fine della risposta). Gli utenti autorizzati, che vengono muniti di codici e password dalla amministrazione doganale, vengono registrati e viene rilasciato loro un certificato di iscrizione con validità di un anno. Coloro che sono già abilitati all\'utilizzazione del sistema Edi sono inseriti nel nuovo sistema di accesso, ma dovranno, comunque, presentare una nuova istanza di adesione per ottenere le nuove chiavi asimmetriche. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: MINISTERO DELLE FINANZE Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette Centro informativo - Divisione XIII Via Mario Carucci, 71 00143 ROMA Tel.: + (39) - 06 - 502 46519 Fax: + (39) - 06 - 50957032 FAC-SIMILE DELLA DOMANDA AL MINISTERO DELLE FINANZE Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette Centro informativo - Divisione XIII Via Mario Carucci, 71 00143 ROMA Oggetto: Adesione al servizio telematico doganale II/La sottoscritto/a .............................................................................................., (Cognome e nome, ditta, denominazione o ragione sociale) domiciliato in ...................................................................................................... chiede di essere ammesso/a a usufruire del servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni doganali e degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti întracomunitari, alle condizioni e secondo le modalità determinate dall\'Amministrazione finanziaria e nel rispetto dei principi stabiliti dalla relativa regolamentazione. A tal fine: a. S\'impegna a riconoscere piena validità giuridica alle dichiarazioni doganali e agli elenchi presentati tramite I\'Edi, quali risultano dai dati ricevuti e registrati dal sistema informatico doganale con l\'osservanza delle prescritte modalità; b. Allega alla presente una scheda informativa per la comunicazione dei dati necessari all\'instaurazione del collegamento telematico; c. Dichiara che intende avvalersi, per la connessione al sistema d\'accesso e la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni o elenchi, di un terzo fornitore di servizi del quale comunica i dati identificativi nella predetta scheda informativa (1). Luogo e data Firma (1) Solo se ricorre il caso